condono per le imposte indirette


 

art. 11, L.  27.12.2002 n. 289, in vigore dal 01.01.2003

 

A) – Definizione agevolata della base imponibile.

 

Il “condono” riguarda le imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, l’INVIM e si applica agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate ed a quelle registrate, nonche’ alle denunce ed alle dichiarazioni presentate entro il 30 novembre 2002;

 

Presupposto imprescindibile e’ che non sia stato notificato al contribuente avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta;

 

Ricorrendo detti presupposti, i valori dichiarati per i beni e gli incrementi di valore soggetti a valutazione sono definiti, a richiesta del contribuente, con il pagamento di una somma pari al 25% di quanto dichiarato;

 

L’istanza di definizione agevolata deve essere presentata entro il 16 marzo 2003;

 

Alla liquidazione dell’imposta dovuta su detto maggior imponibile provvede l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente;

 

Non si applicano sanzioni ed interessi sulla suddetta somma;

 

Il pagamento dell’imposta entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione costituisce condizione di efficacia della domanda di definizione agevolata.

 

 

B) – Definizione agevolata per atti e denunce non registrati.

 

L’art. 11, c. 4, prevede un’ulteriore forma di definizione agevolata per quegli atti e quelle denunce che non siano stati presentati o registrati al 01.01.2003, e per i quali a tale data siano decorsi i termini per la registrazione o la presentazione (ad esempio, denunce di successione mai presentate).

 

La definizione agevolata in esame riguarda sia gli atti e denunce per i quali il termine per la registrazione e’ scaduto anteriormente al 30.11.2002, sia quelli per cui il termine e’ scaduto successivamente: l’unico presupposto richiesto e’ che il termine sia scaduto al 01.01.2003.

 

Non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all’adempimento delle formalita’ omesse (ad esempio, presentazione della dichiarazione di successione) entro il 16.03.2003.

 

La disposizione non richiede – oltre all’effettuazione della formalita’ e al pagamento dei tributi – la presentazione di un’istanza di definizione agevolata.